Allarme tra le PMI: “togliete lo split payment o chiudiamo tutti!”.
E’ univoco il grido lanciato dalle maggiori associazioni di categoria dei diversi settori produttivi italiani contro il nuovo meccanismo della “scissione del pagamento”, reo di appesantire la già poco sostenibile crisi di liquidità delle aziende nostrane.
Ma cerchiamo di meglio comprendere la novità introdotta dall’art. 1, comma 629, lettera b), legge n. 190/2014, in tema di “scissione dei pagamenti” (c.d. Split Payment) relativi alla PA.
La Finanziaria 2015 ha definito lo Split Payment quale meccanismo in base al quale l’IVA (a debito) viene versata all’Erario direttamente dall’Ente pubblico destinatario della fattura. Tale meccanismo è valevole per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto” (si veda il nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72).
Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria alla L. di Stabilità 2015, il nuovo art. 17- ter “attua una peculiare tipologia di “split payment” in base al quale … [viene] accreditato al fornitore … il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell’IVA indicata in fattura. Tale imposta … [viene] sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall’Erario”.
Con il Decreto 23.01.2015 il MEF ha reso note le disposizioni attuative applicabili “alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015”, indicando le modalità del nuovo metodo di versamento dell’IVA.
In particolare:
− lo split payment è applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a decorrere dall’1.1.2015;
− il cedente/prestatore emette la fattura evidenziando l’IVA e la dicitura “scissione dei pagamenti”;
− l’Ente pubblico provvede al versamento dell’IVA a seguito del pagamento della fattura;
− i soggetti che effettuano dette operazioni sono ammessi al rimborso del credito IVA in via prioritaria nel limite dell’imposta relativa a tali operazioni.
E’ confermata la non applicabilità del nuovo metodo di versamento dell’IVA alle fatture emesse fino al 31.12.2014.
L’art. 2, comma 2, DM 23.1.2015 dispone inoltre che le fatture oggetto di split payment vanno annotate nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, “senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica” ed il cedente/prestatore deve emettere fattura ex art. 21, DPR n. 633/72, contenente in particolare “l’evidenziazione dell’imposta” e la dicitura “scissione dei pagamenti”.
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Esemplificazione:
ROSSI MARIO SRL
Viale Brianza 24
Milano
Spett.le
PROVINCIA DI VERONA
Fattura n. 11 del 28.2.2015
Imponibile € 100.000,00
IVA 22% € 22.000,00
Totale fattura € 122.000,00
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 € 22.000,00-
Netto da pagare € 100.000,00
Operazione con “scissione dei pagamenti” DM 23.1.2015
Quali operazioni sono escluse dallo Split Payment?
Ai sensi del succitato art. 17-ter, sono escluse dall’applicazione del metodo Split Payment, le operazioni:
− in cui l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta, ossia a acquisti di beni e servizi soggetti a reverse charge, per i quali restano valide le disposizioni generali in materia di IVA (vedi art. 7 Decreto 23.01.2015). Come ad esempio, gli acquisti nell’esercizio d’impresa di beni / servizi da un soggetto non residente con applicazione dell’inversione contabile ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72;
− da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito” ed a titolo “di acconto”.
Rimborso prioritario del credito IVA
L’art. 8 del Decreto 23.1.2015 dispone che ai sensi del comma 10 dell’art. 38-bis, DPR n. 633/72 i
soggetti che effettuano le operazioni assoggettate allo split payment a partire dalla richiesta relativa al
primo trimestre 2015 sono ammessi al rimborso del credito IVA in via prioritaria, “per un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni di cui all’articolo 17-ter …, effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso”.
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NOVITA’: la Circolare Agenzia delle Entrate 1/E 2015 del 9/2/2015
Con la circolare n. 1/E del 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito all’individuazione del perimetro applicativo dello split payment, nonché sulle modalità di correzione (senza applicazione di sanzioni) per le eventuali violazioni commesse.
La circolare n. 1/E/2015 rileva come la scissione dei pagamenti persegua una finalità di contrasto all’evasione dell’IVA ed identifica le seguenti amministrazioni pubbliche come destinatarie, in presenza degli altri requisiti previsti, della disciplina in oggetto:
– Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
– enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 TUEL, nonché gli altri enti locali indicati dall’art. 2, D.Lgs. n. 267/2000 (Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni);
– Camere di Commercio ed Istituti universitari;
– ASL ed Enti ospedalieri (ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera);
– enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS);
– enti pubblici di assistenza e beneficienza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
– enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Soggetti esclusi
La circolare ritiene che il meccanismo dello split payment non sia applicabile per le operazioni effettuate nei confronti degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività.
Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quali, ad esempio, l’AGCOM), l’ARBA, l’ACI, l’ARAN, l’Agenzia per l’Italia Digitale, l’INAIL e l’IPSO. Per una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, la circolare suggerisce di avvalersi dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
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Interpello nei casi dubbi
Purtroppo il richiamo alle citate categorie IPA non può ritenersi esaustivo, per questo l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, in relazione a taluni enti, ove dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 212/2000.
Violazioni pregresse non sanzionabili
La circolare precisa anche che in considerazione dell’incertezza della disciplina (comunque efficace già in relazione alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015), nonché in osservanza ai principi dello Statuto del contribuente, non verranno applicate sanzioni per le violazioni – relative alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso – eventualmente commesse anteriormente all’emanazione della circolare del 9/2/2015.
La correzione degli errori
Per cui, se dopo il 1° gennaio 2015 la PA abbia corrisposto al fornitore l’IVA in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il cedente/prestatore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione.
Diversamente, ove il cedente/prestatore abbia erroneamente emesso fattura con la menzione “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso la PA dovrà corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta.
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Grazie per l’attenzione.
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